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Marchi e brevetti: come innovare risparmiando

Marchi e brevetti: come innovare risparmiando

RIVALUTAZIONE ASSET IMMATERIALI

Le imprese si possono patrimonializzare mediante una rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni a costi ridotti e ad effetto rapido.

In linea generale le imprese non possono volontariamente rivalutare i beni dell’impresa, l’art. 2426 c.c. impone la valutazione delle immobilizzazioni al costo di produzione o di acquisto . In tale contesto il legislatore ha più volte concesso alle imprese , sia individuali che collettive la possibilità di rivalutare i beni dell’impresa  fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva.

E’ quanto prevede il Decreto Rilancio di agosto (D. L.104 del 2020 convertito in legge il 13.10.2020 n. 126) all’art. 110.

Possono procedere alla rivalutazione  a condizione che  non redigano il bilancio applicando i Principi contabili internazionali (IAS) le società di capitali, gli enti commerciali residenti, le società di persone, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti, i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Sul piano oggettivo provvedimenti di questa natura non sono nuovi, ma a differenza di simili disposizioni passate, la misura in oggetto è molto conveniente. Si pensi che la prima legge sulle rivalutazioni, la legge 342 del 2000 prevedeva un’imposta sulla plusvalenza del 19% ! In diverse occasioni le norme  sulle rivalutazioni prevedevano effetti fiscali differiti.

L’operazione consentita dal decreto rilancio appare particolarmente interessante in quanto consente di:

  1. Rivalutare i beni con effetti solo civilistici senza oneri. In questo caso la rivalutazione avrà solamente valenza contabile.
  2. Rivalutare i bene conrilevanza fiscale a fronte del pagamento un’imposta sostitutiva con aliquota molto agevolata (3%), da calcolarsi sul valore della rivalutazione, che permette di godere già dall’esercizio 2021 della deducibilità fiscale degli ammortamenti sorgenti e di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze derivanti dalla eventuale cessione dei beni oggetto di rivalutazione purché la vendita sia successiva al 1° gennaio 2024.
  3. Affrancare la riserva di rivalutazione, la quale dovrà essere subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva.

E’ possibile rivalutare SINGOLI BENI e non necessariamente un’intera categoria omogenea (ad esempio anche un solo marchio o brevetto).

Per effettuare la rivalutazione, gli immateriali devono essere iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione si esegue nel bilancio 2020 quindi nei bilanci che verranno approvati per il maggior numero di aziende a giugno.

Gli immateriali si prestano in modo particolare alle operazioni di rivalutazione in quanto considerate le norme sull’iscrizione in bilancio che non tengono conto delle potenzialità degli immateriali di produrre reddito e  quindi del valore che possono acquisire con il loro utilizzo/sfruttamento i maggior valori potenzialmente iscrivibili possono essere davvero importanti. 

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